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NOVITA’ CONTENUTE NELLA“LEGGE DI BILANCIO 2020”

12 febbraio 2020

CIRCOLARE

NOVITA’ CONTENUTE NELLA“LEGGE DI BILANCIO 2020

(L. 27.12.2019, n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019, n. 304)

 

Signori Clienti,

                         nella presente circolare, si riporta una sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019, n. 45, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).

In particolare, riportiamo di seguito una breve illustrazione di alcuni degli articoli che riteniamo siano di vostro maggiore interesse.

 

Art. 1), cc. 4 e 5 – Deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (quindi, a partire dal periodo di imposta 2019), l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibili ai fini delle Imposte sui Redditi nella misura del 50% (anziché, come finora previsto, nella misura del 20%).

 

Art. 1), c. 6 – Aliquota 10% cedolare secca su contratti a canone concordato

1. L’aliquota della cedolare applicabile al canone di locazione concordato ai sensi dell’art. 2, c. 3, e dell’art. 8, della L. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’art. 1, c. 1, lett. a) e b), del D.L. 551/1988[1], convertito, con modificazioni, dalla L. 61/1989, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica[2], è ridotta al 10% (anziché al 15%).

  1. Non è stata infine prorogata la possibilità di usufruire della cedolare secca sulle locazioni commerciali di immobili di categoria C/1, prevista, per contro[3], dalla Legge di Bilancio 2019 per il periodo di imposta 2019.

 

Art. 1), cc. 70 e 176 – Sconto in fattura e cessione del credito per Eco Bonus e Sisma Bonus

A partire dal 1^ gennaio 2020, limitatamente agli interventi di ristrutturazione importante di 1^ livello di cui al D.M. del 26/06/2015[4], effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, per un importo pari o superiore ad euro 200.000,00, il soggetto che sostiene la spesa può optare, in luogo della fruizione delle detrazioni fiscali – cui avrebbe diritto in seguito e per effetto del compimento della ristrutturazione – a ricevere un contributo (di pari ammontare delle detrazioni cui avrebbe diritto) sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi.

Il fornitore, dal canto suo, potrà recuperare lo “sconto” applicato sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 rate annuali di pari importo. Alternativamente, il fornitore ha la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi[5] (con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi).

 

 

 

 

• Per ristrutturazioni importanti di 1° livello si intende, ai sensi dell’all. 1 al D.M. 26.06.2015, l’intervento che, oltre a inte-ressare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

.

• È abrogata la facoltà generale di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

• È abrogata la possibilità di optare per la cessione del credito in relazione agli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir.

 

 

 

*

Lo Studio rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti.

Nacci & Associati

 

[1] Ovvero nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi (lett. a)) e negli altri comuni capoluoghi di provincia (lett. b)).

[2] Per la Toscana sono: Agliana, Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Camaiore, Campi Bisenzio, Capannori, Capolona, Carrara, Cascina, Castiglion Fibocchi, Castiglione della Pescaia, Civitella in Val di Chiana, Collesalvetti, Empoli, Firenze, Follonica, Grosseto, Impruneta, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Massarosa, Montale, Monte San Savino, Montemurlo, Montignoso, Piombino, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pontedera, Prato, Quarrata, Rosignano Marittimo, San Giuliano Terme, Scandicci, Scarlino, Sesto Fiorentino, Siena, Signa, Subbiano, Viareggio.

[3] La Legge di Bilancio 2019, all’art. 1, c. 59, aveva stabilito che per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locazioni commerciali rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze), fosse possibile optare per l’applicazione della cedolare secca, con aliquota del 21%.

[4]

[5] Resta in ogni caso esclusa la cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

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