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CIRCOLARE INTERP. EMISS. FATTURA ELETTRONICA

19 gennaio 2019

 

CIRCOLARE INTERPRETATIVA

IN TEMA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

 

 

 

            1. DATA DI EMISSIONE E DATA FATTURA

Con la presente circolare si intendono informare i Signori Clienti di una recente linea interpretativa in tema di emissione della fattura elettronica sostenuta dalla recente dottrina nonché dal Consiglio Nazionale del Notariato.

            Innanzitutto, si ricorda che l’art. 10 del D.L. 119/2019 ha disposto una proroga nei termini della fatturazione immediata prevedendo che, per il primo semestre del 2019 (e, quindi, fino al 30 giugno p.v.), le fatture di vendita potranno essere emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero:

          i.            per i contribuenti tenuti alla liquidazione IVA periodica mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mentre,

        ii.            per i contribuenti tenuti alla liquidazione IVA periodica trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale l’operazione è stata compiuta[1].

E ciò in deroga alla regola generale di cui all’art. 21, c. 4, del D.P.R. 633/1972 per cui “la fattura [immediata] è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione”, senza l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

Limitatamente ai contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente, il periodo di moratoria per la non applicazione delle sanzioni sarà esteso ai primi 9 mesi dell’anno 2019 (e, quindi, fino al 30 settembre p.v., anziché fino al 30 giugno p.v.).

Nel corso del periodo di moratoria, quindi, le fatture immediate – anziché contestualmente alla data di compimento dell’operazione – possono essere emesse (dove, per emesse, deve intendersi trasmesse al Sistema di Interscambio) entro il più lungo termine del 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (o del 16 del secondo mese successivo al trimestre di compimento dell’operazione).

In base ad una possibile interpretazione della predetta normativa, si poteva intendere che la data della fattura avrebbe dovuto coincidere proprio con la data di emissione del documento, anche se tale data fosse stata diversa e successiva rispetto a quella di compimento dell’operazione (ovviamente, sempre nel rispetto dei limiti del termine per la liquidazione dell’IVA relativa al periodo in cui l’operazione fosse stata effettuata).

Così, ad esempio, sempre in base a tale interpretazione, nel caso di un incasso del corrispettivo per una prestazione di servizi avvenuto in data 10 gennaio 2019, la fattura avrebbe dovuto essere emessa – e, quindi, trasmessa attraverso il SdI – entro il 16 febbraio 2019 (nel caso di contribuente IVA mensile) e la data riportata sul documento avrebbe dovuto coincidere con quella della trasmissione, anche se diversa e successiva al 10 gennaio 2019 (data, quest’ultima, in cui l’operazione può dirsi compiuta).

Per maggior chiarezza, si riporta quanto esposto nello schema seguente:

 

Interpretazione precedente rispetto ai recenti chiarimenti forniti dalla dottrina e dal Consiglio Nazionale del Notariato

Data effettuazione operazione (p.es. incasso corrispettivo prestazione servizi)

Data emissione (ovvero trasmissione attraverso SdI)della fattura elettronica

Data riportata sulla fattura elettronica

10/01/2019

31/01/2019[2]

31/01/2019[3]

 

Tuttavia, in base ad una recente interpretazione della dottrina nonché del Consiglio Nazionale del Notariato, sembrerebbe invece doversi intendere che – fermo restando che l’emissione (ovvero la trasmissione al Sistema di Interscambio) della fattura possa avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di compimento dell’operazione (o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre in cui l’operazione è stata effettuata)[4] senza applicazione di alcuna sanzione, in base alla proroga disposta dal D.L. 119/2018 – la data da riportare sulla fattura debba in ogni caso coincidere con quella dell’effettuazione dell’operazione.

In sostanza, in base a quanto detto, la data indicata nella fattura (ovvero nel file .xml) corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione ma la fattura stessa potrà essere trasmessa telematicamente dal fornitore tramite il SdI entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (nel caso in cui il fornitore sia un contribuente mensile) oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo (nel caso in cui il fornitore sia un contribuente trimestrale).

Quest’ultima interpretazione è stata peraltro accolta anche dalle Case di Software. Dal punto di vista pratico, nel caso di un incasso del corrispettivo per una prestazione di servizi in data 10 gennaio 2019, il fornitore potrà:

-   emettere la fattura elettronica con data 10 gennaio 2019, ovvero nella data in cui l’operazione si considera effettuata a norma dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 (la data di emissione della fattura coincide, cioè, con la data di effettuazione dell’operazione, in riferimento alle fatture immediate);

-   trasmettere la fattura elettronica al SdI entro il giorno 16 febbraio 2019 (se il fornitore trattasi di un contribuente tenuto alla liquidazione IVA mensile) oppure entro il 16 maggio 2019 (se, invece, è un contribuente trimestrale).

Il fornitore sarà in ogni caso tenuto a far concorrere l’IVA a debito sulla fattura nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2019 (se contribuente mensile) o al primo trimestre 2019 (se contribuente trimestrale).

Si riporta anche in questo caso uno schema riepilogativo per meglio chiarire quanto sopra esposto:

 

Interpretazione in base ai recenti chiarimenti forniti dalla dottrina e dal Consiglio Nazionale del Notariato

Data effettuazione operazione (p.es. incasso corrispettivo prestazione servizi)

Data emissione (ovvero trasmissione attraverso SdI)della fattura elettronica

Data riportata sulla fattura elettronica

10/01/2019

31/01/2019[5]

10/01/2019[6]

 

            Come già detto, tutto quanto sopra vale con riferimento alle fatture cd. “immediate”.

Per quanto riguarda, invece, le fatture differite, nel corso del Forum tra l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la data da riportare sulla fattura è quella di effettiva emissione, ovvero di trasmissione al Sistema di Interscambio (e non, come per le fatture immediate, quella in cui l’operazione è stata effettuata, ancorché l’invio al SdI venga fatto successivamente).

            La data da riportare sulle fatture differite risulta allora diversa da quella di effettuazione dell’operazione. Pertanto, per dar conto del momento in cui l’operazione è stata compiuta, sulla fattura differita dovranno essere indicate, ad esempio, le date dei vari d.d.t. emessi nel mese di riferimento. 

 

2. AUTOFATTURA PER ESTRAZIONE BENI IN DEPOSITO IVA

            In caso di estrazione di beni da un deposito IVA ex art. 50-bis) del D.L. 331/1993, il soggetto che compie l’estrazione è tenuto ad emettere autofattura.

            L’Agenzia delle Entrate nelle FAQ integrate, da ultimo, in data 27 novembre 2018, aveva già chiarito che relativamente alle cessioni di omaggi ed ai passaggi interni, a partire dal 1^ gennaio 2019, l’autofattura dovesse comunque essere emessa in formato elettronico, in base all’obbligo generale.

            In base alle ultime interpretazioni della dottrina nonché ai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbero essere emesse in formato elettronico anche le autofatture relative all’estrazione di beni dal deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis) del D.L. 331/1993, con la conseguenza che la fattura verrà inviata allo SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente che nel documento sarà indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.

*

Sperando di aver fatto cosa gradita – e, in ogni caso, riservandoci di predisporre una nuova nota informativa dopo che saranno intervenuti gli auspicati chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate –, lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi occorrente chiarimento.

 

Cordiali Saluti.

Nacci & Associati

 

 

 

 

 

[1] Peraltro, stando a quanto disposto dall’art. 10, c. 1, lett. b), del D.L. 119/2018, quando il documento fosse inviato non entro la liquidazione relativo al periodo in cui l’operazione è stata posta in essere ma entro la liquidazione successiva le sanzioni irrogabili ex art. 6 del D.Lgs. 471/1997 sarebbero comunque ridotte dell’80%.

[2] Per i contribuenti tenuti alla liquidazione IVA mensile, il termine per l’emissione della fattura, si ricorda, è fissato entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

[3] Data che coincide con quella di emissione del documento (cfr. nota 2).

[4] Quanto riportato vale, evidentemente, per i soggetti tenuti alla liquidazione IVA mensile. Per i contribuenti trimestrali il termine di emissione per ottenere l’abbattimento integrale delle sanzioni è il 16 del secondo mese successivo a quello della chiusura del trimestre di riferimento.

[5] Per i contribuenti tenuti alla liquidazione IVA mensile, il termine per l’emissione della fattura, si ricorda, è fissato entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

[6] Data che coincide con quella di effettuazione dell’operazione.

 

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